Art. 27

Squali

In vigore dal 10 gen 2024
Squali 1.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias. 3.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT. 4.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 5.   È vietato tenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca. 6.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako (Isurus oxyrinchus) dell'Atlantico settentrionale catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
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Squali (Art. 27 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo