Art. 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

In vigore dal 10 gen 2024
Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 1.   Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione. Le acque salmastre comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione. 2.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all' del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici. Le stesse condizioni si applicano per analogia alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica senza peschereccio. 3.   È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (Anguilla anguilla) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1o aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Inoltre, gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatto salvo quanto segue: a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o da una zona di pesca all'altra all'interno di uno stesso Stato membro per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale; b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell' di tale regolamento; e d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo di pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi. 5.   Per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione coerente ed efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1o marzo 2024, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2024 e il 15 marzo 2025 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4. 6.   In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella pertinente zona di pesca. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi lgli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo di pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi. 7.   È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. 8.   Lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, informa la Commissione: a) entro il 1o marzo 2024, in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi; b) entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6.
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Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (Art. 13 Regolamento (UE) 2024/257) — Testo vigente | Portale Normativo