Art. 22

Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014 Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). (*7)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, , 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;" 2) all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844.» ; 3) l'articolo 29 è sostituito dal seguente: «Articolo 29 Trasmissione dei documenti 1.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2023/2844 per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili. 2.   L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione: a) un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell' del regolamento (UE) 2023/2844; o b) un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi. L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo si avvale del modulo standard per l’avviso di ricevimento, elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»; 4) l'articolo 36 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento: a) con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata; o b) mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e ammessi ai sensi del diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o mediante mezzi di comunicazione elettronica previsti dal regolamento (UE) 2023/2844.» .
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