Art. 23

Modifiche del regolamento (UE) 2015/848

In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2015/848 Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato: 1) all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). (*8)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;" 2) l'articolo 53 è sostituito dal seguente: «Articolo 53 Diritto di insinuazione dei crediti Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844. Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.»; 3) all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844.».
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