Art. 23
Modifiche del regolamento (UE) 2015/848
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (UE) 2015/848
Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato:
1)
all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).
(*8) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"
2)
l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Articolo 53
Diritto di insinuazione dei crediti
Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844.
Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.»;
3)
all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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