Art. 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007
In vigore dal 13 dic 2023
Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007
Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:
1)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.
(*4) Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"
2)
all', paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
tramite i servizi postali;»
3)
all', paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all' e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); o
(*5) Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;"
4)
all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato.»;
5)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tutte le comunicazioni non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate:
a)
per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato, purché la parte o la persona interessata abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale mezzo di comunicazione; oppure
b)
mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all' del regolamento (UE) 2023/2844.»
;
6)
all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell' del regolamento (UE) 2023/2844.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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