Art. 16

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 13 dic 2023
Monitoraggio e valutazione 1.   Quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, lettera d, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalle informazioni da essa raccolte. La Commissione include inoltre una valutazione dell'effetto della comunicazione elettronica sulla parità delle armi nel contesto dei procedimenti civili e penali transfrontalieri. La Commissione, in particolare, valuta l'applicazione dell'. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, specificando la relativa tecnologia e le norme di interoperabilità e istituendo una cooperazione giudiziaria al fine di fornire alle parti del procedimento l'accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui la parte è presente. 2.   Fatto salvo il caso in cui si applichi una procedura di comunicazione equivalente a norma di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, le informazioni seguenti, che rilevano ai fini della valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento: a) tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, i costi sostenuti per la creazione o l'adattamento dei rispettivi sistemi informatici nazionali pertinenti al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso; b) tre anni dall'entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, lettera b), la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado, dalla data in cui l'autorità competente riceve la domanda fino alla data della decisione, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3, 4 e 9, se tali informazioni sono disponibili; c) tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, il tempo necessario per trasmettere informazioni relative alla decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria oppure, ove non applicabile, per trasmettere informazioni relative ai risultati dell'esecuzione di tale sentenza o decisione giudiziaria, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti da 1 a 7 e da 9 a 11, raggruppati per atto giuridico corrispondente, se tali informazioni sono disponibili; d) tre anni data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, il numero di richieste trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato in conformità dell', paragrafi 1 e 2, se tali informazioni sono disponibili. 3.   Allo scopo di stabilire un campione, ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di raccogliere dati sul numero di udienze e audizioni che tali autorità hanno tenuto facendo ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza in conformità degli . Tali dati sono trasmessi alla Commissione a decorrere dal 2 magio 2026. 4.   Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione. 5.   Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
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