Art. 14

Protezione delle informazioni trasmesse

In vigore dal 13 dic 2023
Protezione delle informazioni trasmesse 1.   L'autorità competente è considerata un titolare del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680 per quanto concerne il trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato. 2.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte del punto di accesso elettronico europeo. 3.   L'autorità competente provvede a che le informazioni trasmesse ad altra autorità competente in una procedura giudiziaria transfrontaliera e considerate riservate ai sensi del diritto dello Stato membro da cui sono trasmesse siano soggette alle norme in materia di riservatezza stabilite nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale dello Stato membro cui sono destinate.
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