Art. 12

Software di implementazione di riferimento

In vigore dal 13 dic 2023
Software di implementazione di riferimento 1.   La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, sviluppo e manutenzione del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione. 2.   La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento. 3.   Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.
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