Art. 5
Registrazione e convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD
In vigore dal 13 dic 2023
Registrazione e convalida delle catture e delle successive operazioni commerciali nel sistema eBCD
1. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD in conformità dell’, le informazioni sulle vendite di tonno rosso all’interno di uno Stato membro sono registrate nel sistema eBCD. Non è richiesta la convalida di queste vendite interne.
2. Dopo la registrazione e la convalida della cattura e della prima operazione commerciale nel sistema eBCD, il commercio interno tra Stati membri è registrato nel sistema eBCD dal venditore in conformità dell’.
3. L’autorità competente di cui all’, paragrafo 2, convalida il commercio interno tra Stati membri delle forme di prodotto «eviscerato e senza branchie» (GG), «rifilato» (DR) e «peso vivo» (RD). Tuttavia, in deroga all’, non è richiesta la convalida:
a)
nel caso in cui il commercio interno di tonno rosso riguardi il prodotto a «filetti» (FL) o in «altra forma, specificata» (OT) elencate nell’eBCD;
b)
nel caso in cui il prodotto FL e OT di cui alla lettera a) sia confezionato per il trasporto; in tal caso il numero eBCD associato è scritto in modo leggibile e indelebile all’esterno di tutte le confezioni contenenti una qualunque parte del tonno, ad eccezione dei prodotti esentati di cui all’, paragrafo 2.
Per i prodotti FL o OT, il successivo commercio interno verso un altro Stato membro avviene soltanto se le informazioni commerciali del precedente Stato membro sono state registrate nel sistema eBCD.
4. La deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2024. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale riguardante l’attuazione di tale deroga. Tale relazione comprende informazioni sulla verifica da parte degli Stati membri di cui all’, gli esiti della stessa e i dati relativi alle operazioni commerciali interessate, incluse le informazioni statistiche pertinenti, tra cui i quantitativi di tonno rosso e il numero di operazioni oggetto della deroga.
5. Il commercio di tonno rosso vivo, comprese tutte le operazioni commerciali da e verso gli impianti di allevamento, è registrato e convalidato nel sistema eBCD conformemente al presente regolamento, salvo diversa indicazione.
6. In deroga all’, paragrafo 3, la convalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD può essere compilata simultaneamente.
7. La modifica e la riconvalida delle sezioni 2 (catture) e 3 (commercio di pesce vivo) del sistema eBCD previste dall’articolo 51 e dall’allegato XI del regolamento (UE) 2023/2053 relative all’uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche possono essere compilate dopo l’operazione di ingabbiamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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