Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 13 dic 2023
Disposizioni generali 1.   Il sistema eBCD è utilizzato per ogni cattura, sbarco, trasferimento, compresi i trasferimenti all’interno di un impianto di allevamento o tra impianti di allevamento, trasbordo, ingabbiamento, prelievo, commercio interno, importazione, esportazione o riesportazione di tonno rosso. I BCD cartacei possono essere utilizzati in circostanze eccezionali come previsto all’. 2.   Il BCD è compilato in una delle lingue ufficiali dell’ICCAT (inglese, francese o spagnolo) per ogni esemplare di tonno rosso catturato da un peschereccio o da una tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da un peschereccio o una tonnara, o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento. 3.   Ciascuna partita di tonno rosso oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell’Unione o esportata o riesportata da quest’ultimo, è accompagnata da un BCD convalidato dall’autorità competente, salvo nei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, e, se del caso, da una dichiarazione di trasferimento ICCAT o da un certificato di riesportazione di tonno rosso convalidato (bluefin tuna re-export certificate — «BFTRC»). Ciascuna partita di tonno rosso contiene solo prodotti di tonno rosso che hanno la stessa presentazione, sono originari della stessa area geografica interessata e provengono dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, oppure dalla medesima tonnara. 4.   È vietato sbarcare, trasferire, trasbordare, ingabbiare, spedire, prelevare, commercializzare a livello interno, importare, esportare o riesportare tonno rosso privo di un BCD e di un BFTRC compilati e, se del caso, convalidati, ove necessario. 5.   Ciascun BCD reca un numero unico di identificazione del documento. I numeri di identificazione dei documenti sono specifici dello Stato membro di bandiera o della tonnara. 6.   Al momento dell’ingabbiamento e a condizione che tutti gli esemplari siano ingabbiati nella stessa gabbia da allevamento e lo stesso giorno, i corrispondenti BCD possono essere raggruppati come «gruppo di BCD» con un nuovo numero BCD nei casi seguenti: a) catture multiple effettuate dallo stesso peschereccio; b) catture effettuate nell’ambito di operazioni di pesca congiunta. 7.   Il gruppo di BCD sostituisce tutti i pertinenti BCD originari ed è accompagnato dall’elenco di tutti i numeri BCD associati. Le copie di tali BCD associati sono messe a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri o delle PCC su richiesta. 8.   Gli esemplari di tonno rosso catturati come catture accessorie da pescherecci non autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso a norma del regolamento (UE) 2023/2053 possono essere commercializzati. Le autorità degli Stati membri, le autorità portuali e l’autoregistrazione autorizzata da parte del comandante o del rappresentante della nave agevolano l’accesso del comandante o del rappresentante della nave al sistema eBCD, anche attraverso il loro numero nazionale di immatricolazione. Gli Stati membri di bandiera dei pescherecci in questione non sono tenuti a presentare alla Commissione un elenco di tali pescherecci. 9.   Il tonno rosso che muore durante le operazioni di trasferimento, rimorchio o ingabbiamento di cui agli articoli da 40 a 55 del regolamento (UE) 2023/2053 può essere commercializzato, se del caso, dai rappresentanti della nave con reti a circuizione, della nave ausiliaria, della tonnara e/o dell’impianto di allevamento. 10.   Il tonno rosso prelevato nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa la cui vendita è vietata non è oggetto del presente regolamento e non è pertanto soggetto all’obbligo di registrazione nel sistema eBCD.
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