Art. 4
Convalida
In vigore dal 13 dic 2023
Convalida
1. I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i venditori e gli esportatori, o i loro rappresentanti autorizzati, compilano il BCD fornendo le informazioni richieste e ne chiedono la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano una cattura, uno sbarco, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un’operazione di commercio interno o un’esportazione di tonno rosso.
2. Il BCD è convalidato da un’autorità competente dello Stato membro di bandiera del peschereccio o della tonnara o dello Stato membro dell’impianto di allevamento che ha catturato o prelevato il tonno rosso o dello Stato membro dell’impianto del venditore o dell’esportatore che ha commercializzato a livello interno o esportato il tonno rosso.
3. Gli Stati membri convalidano il BCD per i prodotti di tonno rosso unicamente se:
a)
è stato accertato che tutte le informazioni contenute nel BCD sono esatte;
b)
i quantitativi cumulati della cattura non superano i contingenti o i limiti di cattura imposti per il pertinente anno di gestione, inclusi se del caso i contingenti individuali assegnati alle navi da cattura o alle tonnare, e
c)
i prodotti sono conformi a tutte le altre disposizioni pertinenti delle misure di conservazione e gestione dell’ICCAT.
4. La convalida ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non è richiesta nel caso in cui tutto il tonno rosso disponibile per la vendita sia marcato, conformemente all’, paragrafo 4, dallo Stato membro di bandiera o della tonnara che lo ha pescato.
5. Qualora i quantitativi di tonno rosso catturati e sbarcati siano inferiori a una tonnellata o a tre esemplari, il registro di pesca o la nota di vendita possono essere utilizzati come BCD provvisorio, in attesa della convalida del BCD entro un termine di sette giorni dallo sbarco e prima dell’esportazione.
6. Il BCD convalidato include, se del caso, le informazioni che figurano nell’allegato 1 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell’allegato I del presente regolamento. Le istruzioni per l’emissione, la numerazione, la compilazione e la convalida del BCD sono indicate nell’allegato 3 della raccomandazione ICCAT 18-13 e nell’allegato III del presente regolamento.
7. Le informazioni relative all’acquirente nella sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali sono inserite nel sistema eBCD prima della convalida. La sezione delle informazioni relative alle operazioni commerciali dell’eBCD è convalidata prima dell’esportazione.
8. L’esportazione dallo Stato membro avviene solo se le precedenti operazioni commerciali tra Stati membri sono state registrate correttamente. Per tale esportazione, continua a essere necessaria la convalida nel sistema eBCD conformemente ai paragrafi da 1 a 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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