Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«BCD» (bluefin tuna catch document): il documento di cattura del tonno rosso, il cui formato è riportato all’allegato 2 della raccomandazione ICCAT 18-13 e stabilito all’allegato II del presente regolamento;
2)
«tonno rosso»: i pesci della specie Thunnus thynnus dei pertinenti codici della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (13);
3)
«convenzione»: la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico;
4)
«zona della convenzione»: la zona geografica, quale definita all’ della convenzione in cui si applicano le misure ICCAT;
5)
«commercio interno»:
a)
le operazioni commerciali, all’interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione e sbarcato nel territorio dell’Unione, e
b)
le operazioni commerciali, all’interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso da allevamento catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell’Unione;
6)
«importazione»: l’introduzione nel territorio dell’Unione, anche a fini di ingabbiamento, ingrasso, allevamento o trasbordo, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara di un paese terzo;
7)
«esportazione»: qualsiasi movimento verso un paese terzo, compreso qualsiasi movimento dal territorio dell’Unione, da paesi terzi o da zone di pesca, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell’Unione;
8)
«riesportazione»: qualsiasi movimento, dal territorio dell’Unione, di tonno rosso precedentemente importato nel territorio dell’Unione;
9)
«Stato membro della tonnara»: lo Stato membro in cui è installata la tonnara;
10)
«Stato membro dell’impianto di allevamento»: lo Stato membro in cui è stabilito l’impianto di allevamento;
11)
«PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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