Art. 9

Verifica

In vigore dal 13 dic 2023
Verifica 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti identifichino ciascuna partita di tonno rosso sbarcato, oggetto di commercio interno, importato nel proprio territorio, o esportato o riesportato a partire dal medesimo, e chiedono ed esaminano il o i BCD convalidati e la documentazione ivi afferente per ciascuna partita di tonno rosso. 2.   Le autorità competenti possono esaminare il contenuto della partita al fine di verificare le informazioni figuranti nel BCD e nei documenti ivi afferenti. Se necessario, le autorità competenti effettuano verifiche presso gli operatori interessati. 3.   Se, a seguito di un esame o di verifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2, emergono dubbi sulle informazioni contenute in un BCD, lo Stato membro sul cui territorio è avvenuta l’importazione finale e lo Stato membro o la PCC le cui autorità competenti hanno convalidato il o i BCD o i BFTRC cooperano per dissipare tali dubbi. 4.   Lo Stato membro che identifica una partita sprovvista di BCD ne informa lo Stato membro che ha commercializzato a livello interno la partita o la PCC esportatrice e, se noti, lo Stato membro o la PCC di bandiera. 5.   Gli Stati membri non rilasciano autorizzazioni per il commercio interno, l’importazione o l’esportazione della partita, né accettano la dichiarazione di trasferimento nel caso di tonno rosso vivo destinato agli impianti di allevamento, fintantoché gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano stati effettuati e confermino che la partita di tonno rosso soddisfa i requisiti del presente regolamento e di qualsiasi altra normativa dell’Unione applicabile. 6.   Il commercio interno, l’importazione, l’esportazione o la riesportazione del tonno rosso sono vietati allorché uno Stato membro, dopo avere effettuato gli esami o le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 e in collaborazione con le autorità competenti per la convalida, stabilisce che il BCD o il BFTRC corrispondenti non sono validi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2833:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo