Art. 8

Convalida della riesportazione

In vigore dal 13 dic 2023
Convalida della riesportazione 1.   Il BFTRC è convalidato dall’autorità competente dello Stato membro dal cui territorio è riesportata la partita. 2.   L’autorità competente convalida il BFTRC per la totalità dei prodotti di tonno rosso a condizione che: a) sia stato stabilito che tutte le informazioni contenute nel BFTRC sono esatte; b) il o i relativi BCD convalidati siano stati accettati per l’importazione dei prodotti dichiarati nel BFTRC; c) i prodotti da riesportare siano, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel o nei BCD convalidati, e d) una copia del o dei BCD sia allegata al BFTRC da convalidare. 3.   Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui all’allegato 2 della raccomandazione ICCAT 22-16 e all’allegato 5 della raccomandazione ICCAT 18-13, nonché agli allegati IV e V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:2833:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo