Art. 8
Convalida della riesportazione
In vigore dal 13 dic 2023
Convalida della riesportazione
1. Il BFTRC è convalidato dall’autorità competente dello Stato membro dal cui territorio è riesportata la partita.
2. L’autorità competente convalida il BFTRC per la totalità dei prodotti di tonno rosso a condizione che:
a)
sia stato stabilito che tutte le informazioni contenute nel BFTRC sono esatte;
b)
il o i relativi BCD convalidati siano stati accettati per l’importazione dei prodotti dichiarati nel BFTRC;
c)
i prodotti da riesportare siano, in parte o totalmente, gli stessi che figurano nel o nei BCD convalidati, e
d)
una copia del o dei BCD sia allegata al BFTRC da convalidare.
3. Il BFTRC convalidato comprende tutte le informazioni di cui all’allegato 2 della raccomandazione ICCAT 22-16 e all’allegato 5 della raccomandazione ICCAT 18-13, nonché agli allegati IV e V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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