Art. 10
Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni
In vigore dal 13 dic 2023
Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni
1. Spetta agli Stati membri garantire che i loro utenti siano registrati nel sistema eBCD.
2. Nel caso in cui uno Stato membro convalidi i BCD relativi alle navi da cattura battenti la sua bandiera, alle sue tonnare o ai suoi impianti di allevamento, notifica alla Commissione le autorità governative di convalida o le altre persone o istituzioni autorizzate responsabili della convalida e della verifica dei BCD o dei BFTRC ogni volta che le informazioni seguenti vengono modificate:
a)
il nome e l’indirizzo completo dell’organizzazione responsabile della convalida;
b)
il nome e il titolo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida;
c)
un campione del modulo del documento;
d)
un campione stampato del timbro o del sigillo; e,
e)
se del caso, campioni delle marche.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 indica la data a decorrere dalla quale è applicabile il cambiamento. Unitamente alla notifica iniziale è trasmessa una copia delle disposizioni di diritto nazionale adottate al fine di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso, comprendente anche le procedure di autorizzazione di persone o istituzioni non governative. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità di convalida e alle disposizioni nazionali è trasmesso tempestivamente alla Commissione.
4. Gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i punti di contatto, in particolare nome e indirizzo completo della o delle organizzazioni, che dovrebbero essere informati in caso di domande relative ai BCD o ai BFTRC.
5. La Commissione notifica senza indugio al segretariato dell’ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.
6. Gli Stati membri verificano le informazioni relative alle autorità di convalida notificate all’ICCAT e pubblicate su un sito accessibile al pubblico gestito dal segretariato dell’ICCAT al fine di aiutare le rispettive autorità a verificare la convalida dei BCD e BFTRC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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