Art. 10

Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni

In vigore dal 13 dic 2023
Registrazione nel sistema eBCD, notifica e verifica delle informazioni 1.   Spetta agli Stati membri garantire che i loro utenti siano registrati nel sistema eBCD. 2.   Nel caso in cui uno Stato membro convalidi i BCD relativi alle navi da cattura battenti la sua bandiera, alle sue tonnare o ai suoi impianti di allevamento, notifica alla Commissione le autorità governative di convalida o le altre persone o istituzioni autorizzate responsabili della convalida e della verifica dei BCD o dei BFTRC ogni volta che le informazioni seguenti vengono modificate: a) il nome e l’indirizzo completo dell’organizzazione responsabile della convalida; b) il nome e il titolo dei funzionari nominalmente investiti del potere di convalida; c) un campione del modulo del documento; d) un campione stampato del timbro o del sigillo; e, e) se del caso, campioni delle marche. 3.   La notifica di cui al paragrafo 2 indica la data a decorrere dalla quale è applicabile il cambiamento. Unitamente alla notifica iniziale è trasmessa una copia delle disposizioni di diritto nazionale adottate al fine di attuare il programma di documentazione delle catture di tonno rosso, comprendente anche le procedure di autorizzazione di persone o istituzioni non governative. Ogni aggiornamento dei dati relativi alle autorità di convalida e alle disposizioni nazionali è trasmesso tempestivamente alla Commissione. 4.   Gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i punti di contatto, in particolare nome e indirizzo completo della o delle organizzazioni, che dovrebbero essere informati in caso di domande relative ai BCD o ai BFTRC. 5.   La Commissione notifica senza indugio al segretariato dell’ICCAT le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. 6.   Gli Stati membri verificano le informazioni relative alle autorità di convalida notificate all’ICCAT e pubblicate su un sito accessibile al pubblico gestito dal segretariato dell’ICCAT al fine di aiutare le rispettive autorità a verificare la convalida dei BCD e BFTRC.
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