Art. 12

Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati

In vigore dal 13 dic 2023
Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati 1.   Ad eccezione dei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono una copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati: a) alla Commissione; b) alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso è oggetto di commercio interno, al trasferimento in gabbia o all’importazione; e c) al segretariato dell’ICCAT. 2.   Gli Stati membri effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 1 non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida o prima della fine del trasporto, se la durata prevista per quest’ultimo non supera i cinque giorni lavorativi. 3.   Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti rilasciati o ricevuti.
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