Art. 12
Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati
In vigore dal 13 dic 2023
Comunicazione e conservazione dei documenti cartacei convalidati
1. Ad eccezione dei casi in cui si applica l’, paragrafo 4, gli Stati membri trasmettono una copia di tutti i BCD o BFTRC convalidati:
a)
alla Commissione;
b)
alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso è oggetto di commercio interno, al trasferimento in gabbia o all’importazione; e
c)
al segretariato dell’ICCAT.
2. Gli Stati membri effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 1 non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida o prima della fine del trasporto, se la durata prevista per quest’ultimo non supera i cinque giorni lavorativi.
3. Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti rilasciati o ricevuti.
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