Art. 5
Forte diminuzione
In vigore dal 1 dic 2023
Forte diminuzione
1. Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, per forte diminuzione si intende una diminuzione dei proventi da interessi netti dell’ente superiore in un anno al 5 % del suo capitale di classe 1, a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse secondo uno dei due scenari prudenziali di shock di cui all’, paragrafo 2.
2. La forte diminuzione di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base della seguente formula:
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:856:oj#art-5