Art. 4

Variazioni dei proventi da interessi netti dell’ente

In vigore dal 1 dic 2023
Variazioni dei proventi da interessi netti dell’ente 1.   Gli enti riproducono nei loro calcoli dei proventi da interessi netti le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all’, paragrafi 2, 3, 4 e da 7 a 10. Inoltre gli enti riproducono nei loro calcoli dei proventi da interessi netti le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2.   Nei loro calcoli gli enti tengono conto degli interessi attivi e passivi su un periodo di un anno a prescindere dalla scadenza e dal trattamento contabile dei pertinenti strumenti sensibili al tasso di interesse non compresi nel portafoglio di negoziazione. 3.   Gli enti includono nei loro calcoli i margini commerciali e altri elementi dei differenziali. 4.   Gli enti calcolano la variazione dei proventi da interessi netti in base all’ipotesi di bilancio costante, in cui la dimensione e la composizione totali, comprese le voci in bilancio e quelle fuori bilancio, sono mantenute sostituendo gli strumenti con flussi di cassa in scadenza o soggetti a riprezzamento con nuovi strumenti aventi caratteristiche comparabili in termini di valuta, importo e periodo di riprezzamento degli strumenti che generano i flussi di cassa soggetti a riprezzamento. I margini dei nuovi strumenti si basano sui margini di prodotti con caratteristiche simili acquistati o venduti di recente. Nel caso degli strumenti con prezzi di mercato osservabili si utilizzano i differenziali di mercato recenti e non quelli storici.
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