Art. 3

Variazioni del valore economico del capitale proprio dell’ente

In vigore dal 1 dic 2023
Variazioni del valore economico del capitale proprio dell’ente 1.   Gli enti riproducono nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui ai paragrafi da 2 a 10. 2.   Gli enti includono nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio gli elementi seguenti: a) tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse; b) le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un’altra misura di rischio; c) le opzioni automatiche e comportamentali; d) le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici, a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un’altra misura di rischio; e) i flussi di cassa derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse, che devono includere qualsiasi rimborso di capitale, qualsiasi riprezzamento del capitale e qualsiasi pagamento di interessi correlato; f) specifici tassi di interesse minimi e massimi per strumento. Ai fini della lettera c), gli enti adeguano le principali ipotesi di modellizzazione comportamentale degli strumenti sensibili al tasso di interesse alle caratteristiche dei diversi scenari dei tassi di interesse, tenendo conto delle soglie di proporzionalità e di rilevanza di cui all’articolo 8, paragrafo 10, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 4, all’articolo 12, paragrafo 2, e all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione (6). 3.   Tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 e altri fondi propri perpetui senza date di call sono esclusi dai calcoli. 4.   Gli enti con un indice di esposizione deteriorata pari o superiore al 2 % includono le esposizioni deteriorate tra gli strumenti in generale sensibili al tasso di interesse, la cui modellizzazione dovrebbe riflettere i flussi di cassa attesi e la loro tempistica. Le esposizioni deteriorate sono incluse al netto degli accantonamenti. A tal fine, le esposizioni deteriorate sono determinate da titoli di debito, prestiti e anticipi classificati come esposizioni deteriorate a norma dell’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre l’indice di esposizione deteriorata è calcolato dividendo l’ammontare delle esposizioni deteriorate per l’ammontare del totale lordo dei titoli di debito, prestiti e anticipi calcolato a livello dell’ente. 5.   I margini commerciali e altri elementi dei differenziali nel pagamento degli interessi in termini di esclusione o inclusione nei flussi di cassa sono trattati conformemente al metodo interno di gestione e misurazione degli enti per il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Se escludono i margini commerciali e altri elementi dei differenziali, gli enti: a) utilizzano una metodologia trasparente per identificare il tasso privo di rischio alla creazione di ogni strumento; b) utilizzano una metodologia applicata in modo coerente tra le unità operative; c) garantiscono che l’esclusione dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali dai flussi di cassa sia coerente con il modo in cui l’ente gestisce e copre il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione; d) ne notificano l’esclusione all’autorità competente. 6.   La variazione del valore economico del capitale proprio è calcolata in base all’ipotesi di bilancio statico, in cui le posizioni in scadenza non sono sostituite. 7.   Per ogni valuta è applicato un tasso di interesse minimo post-shock a seconda della scadenza, partendo da -150 punti base per la scadenza immediata. Questa soglia minima aumenta di 3 punti base all’anno, raggiungendo infine lo 0 % per le scadenze a 50 anni e oltre. Se i tassi di interesse osservati sono inferiori al tasso di interesse minimo post-shock, gli enti applicano il tasso di interesse osservato inferiore. 8.   Nel calcolare la variazione aggregata per ciascuno scenario di shock di tasso di interesse, gli enti sommano eventuali variazioni negative e positive che si verificano in ciascuna valuta. Le valute diverse da quella utilizzata per le segnalazioni sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a pronti della Banca centrale europea alla data di riferimento. Le variazioni positive sono ponderate con un fattore del 50 % o con un fattore dell’80 % per le valute del meccanismo di cambio ERM II con una banda di oscillazione formalmente convenuta più limitata della banda standard del ± 15 %. Gli utili ponderati sono rilevati fino a concorrenza del maggiore tra a) il valore assoluto delle variazioni negative dell’EUR o delle valute dell’ERM II e b) il risultato dell’applicazione di un fattore del 50 % alle variazioni positive rispettivamente delle valute dell’ERM II o dell’EUR. 9.   Per l’attualizzazione è applicata per ciascuna valuta un’idonea curva di rendimento generale «privo di rischio». Tale curva di rendimento non include i differenziali creditizi o i differenziali di liquidità specifici dello strumento, del settore o dell’entità. 10.   Nel valutare il rischio dei prodotti sensibili al tasso di interesse collegati all’inflazione o ad altri fattori di mercato, si applicano ipotesi prudenti. Tali ipotesi sono fondate sul valore corrente/sull’ultimo valore osservato, sulle previsioni di un istituto di ricerca economica di elevata reputazione o su altre prassi di mercato generalmente accettate e in generale sono indipendenti dagli scenari.
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