Art. 1

Scenari prudenziali di shock

In vigore dal 1 dic 2023
Scenari prudenziali di shock 1.   I sei scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2013/36/UE sono i seguenti: a) shock al rialzo parallelo (parallel shock up), in cui si verifica uno spostamento verso l’alto parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse positivo per tutte le scadenze; b) shock al ribasso parallelo (parallel shock down), in cui si verifica uno spostamento verso il basso parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse negativo per tutte le scadenze; c) steepener shock, in cui si verifica uno spostamento con incremento della pendenza della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più lunghe; d) flattener shock, in cui si verifica uno spostamento con appiattimento della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più lunghe; e) shock al rialzo dei tassi a breve (short rates shock up), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse positivi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe; f) shock al ribasso dei tassi a breve (short rates shock down), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse negativi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe. 2.   I due scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/36/UE sono i seguenti: a) shock al rialzo parallelo, in cui si verifica uno spostamento verso l’alto parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse positivo per tutte le scadenze; b) shock al ribasso parallelo, in cui si verifica uno spostamento verso il basso parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock del tasso di interesse negativo per tutte le scadenze. 3.   Gli enti determinano gli scenari prudenziali di shock di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base degli shock di tasso di interesse specifici per valuta di cui alla parte A dell’allegato oppure, per le valute non ivi specificate, sulla base degli shock di tasso di interesse calibrati conformemente alla parte B dell’allegato. Gli enti effettuano la calibrazione degli shock di tasso di interesse conformemente alla parte B dell’allegato con cadenza almeno quinquennale. 4.   Gli scenari prudenziali di shock di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano all’esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione denominata separatamente per ciascuna valuta nella quale l’ente detiene posizioni rilevanti, ossia quelle per cui il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate nella valuta in questione corrisponde a uno dei seguenti valori: a) 5 % o più del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione; b) meno del 5 % del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie, escluse le attività materiali, o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione.
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