Art. 4

In vigore dal 22 nov 2023
Se la prima tratta di una nave della società di navigazione non registrata in uno Stato membro di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/87/CE è iniziata da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e terminata in un porto di scalo sotto la giurisdizione di un altro Stato membro, l'autorità di riferimento nei confronti di tale società di navigazione è lo Stato membro in cui ha avuto inizio la tratta.
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