Art. 3

In vigore dal 22 nov 2023
1.   Ai fini dell'attribuzione di una società di navigazione all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, il paese di registrazione della società di navigazione di cui al predetto articolo è il paese registrato in THETIS MRV, l'apposito sistema di informazione dell'Unione che sostiene l'attuazione del regolamento (UE) 2015/757. 2.   Ai fini dell'attribuzione di una società di navigazione non registrata in uno Stato membro all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, i dati relativi agli scali in porto si basano sui dati conservati nel sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) istituito dalla direttiva 2002/59/CE. Se i dati registrati in SafeSeaNet sono insufficienti ai fini dell'attribuzione della società di navigazione non registrata in uno Stato membro all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, la Commissione può utilizzare dati complementari conservati in altri sistemi di informazione, come quelli del sistema di identificazione automatica.
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