Art. 1
In vigore dal 22 nov 2023
1. Se l'organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio si è assunta anche la responsabilità di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l'obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»), gli Stati membri si assicurano che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'organizzazione o la persona fornisce all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.
Il documento è firmato sia dall'armatore che dall'organizzazione o dalla persona.
Se il documento è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro o dall'inglese, è fornita una traduzione in inglese.
Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro dell'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, essa è autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale.
3. Il documento di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti:
a)
il nome dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO (Organizzazione marittima internazionale) della società e del proprietario registrato;
b)
il paese di registrazione dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;
c)
il nome dell'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;
d)
le seguenti informazioni relative al referente presso l'armatore:
i)
nome;
ii)
cognome;
iii)
funzione;
iv)
indirizzo professionale;
v)
numero di telefono professionale;
vi)
indirizzo di posta elettronica professionale;
e)
la data di applicazione dell'incarico conferito dall'armatore all'organizzazione o alla persona;
f)
il numero di identificazione IMO di ciascuna nave rientrante nell'ambito di applicazione dell'incarico.
4. Se l'organizzazione o la persona di cui al paragrafo 1 non è in grado di fornire all'autorità di riferimento il documento di cui al paragrafo 2, l'armatore è considerato il soggetto responsabile di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2599:oj#art-1