Art. 1

In vigore dal 22 nov 2023
1.   Se l'organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave dall'armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio si è assunta anche la responsabilità di adempiere le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l'obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 di tale direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»), gli Stati membri si assicurano che tale organizzazione o persona sia stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS. 2.   Ai fini del paragrafo 1, l'organizzazione o la persona fornisce all'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall'armatore di adempiere gli obblighi della direttiva ETS. Il documento è firmato sia dall'armatore che dall'organizzazione o dalla persona. Se il documento è redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale di uno Stato membro o dall'inglese, è fornita una traduzione in inglese. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro dell'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, essa è autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. 3.   Il documento di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti: a) il nome dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO (Organizzazione marittima internazionale) della società e del proprietario registrato; b) il paese di registrazione dell'organizzazione o della persona incaricata dall'armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato; c) il nome dell'armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato; d) le seguenti informazioni relative al referente presso l'armatore: i) nome; ii) cognome; iii) funzione; iv) indirizzo professionale; v) numero di telefono professionale; vi) indirizzo di posta elettronica professionale; e) la data di applicazione dell'incarico conferito dall'armatore all'organizzazione o alla persona; f) il numero di identificazione IMO di ciascuna nave rientrante nell'ambito di applicazione dell'incarico. 4.   Se l'organizzazione o la persona di cui al paragrafo 1 non è in grado di fornire all'autorità di riferimento il documento di cui al paragrafo 2, l'armatore è considerato il soggetto responsabile di adempiere gli obblighi della direttiva ETS.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/2599 — Testo vigente | Portale Normativo