Art. 4
In vigore dal 22 nov 2023
Se la prima tratta di una nave della società di navigazione non registrata in uno Stato membro di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/87/CE è iniziata da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e terminata in un porto di scalo sotto la giurisdizione di un altro Stato membro, l'autorità di riferimento nei confronti di tale società di navigazione è lo Stato membro in cui ha avuto inizio la tratta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:2599:oj#art-4