Art. 9
Formati per la trasmissione di informazioni
In vigore dal 17 nov 2023
Formati per la trasmissione di informazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) un set di dati con microdati precontrollati conformi alle caratteristiche delle variabili specificate nell’allegato II del presente regolamento, compresi i pesi appropriati, utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici stabiliti dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
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