Art. 10

Relazioni sulla qualità

In vigore dal 17 nov 2023
Relazioni sulla qualità 1.   Le relazioni sulla qualità degli Stati membri rispettano le modalità dettagliate e le prescrizioni sul contenuto di cui all’allegato VI. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati referenziali relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso.
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