Art. 10
Relazioni sulla qualità
In vigore dal 17 nov 2023
Relazioni sulla qualità
1. Le relazioni sulla qualità degli Stati membri rispettano le modalità dettagliate e le prescrizioni sul contenuto di cui all’allegato VI.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati referenziali relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso.
Storico versioni
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