Art. 8

Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati

In vigore dal 17 nov 2023
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati 1.   I dati sono oggetto di imputazione, calibrazione o ponderazione secondo necessità. 2.   L’imputazione è utilizzata solo per gli adeguamenti in caso di mancata risposta parziale. 3.   Si applicano metodi di imputazione statistica se la mancata risposta è superiore al 5 % per le variabili principali di cui all’allegato V per le quali le informazioni sono assenti, non valide o incoerenti. 4.   La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione reale o stimata abitualmente dimorante in famiglie. 5.   Fattori di ponderazione sono calcolati per tener conto della probabilità di selezione dell’unità, della mancata risposta e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione di riferimento. 6.   L’adeguamento del campione ai dati esterni è effettuato per quanto riguarda la distribuzione delle persone nella popolazione di riferimento in base al sesso e alle fasce di età.
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