Art. 8
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
In vigore dal 17 nov 2023
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, calibrazione o ponderazione secondo necessità.
2. L’imputazione è utilizzata solo per gli adeguamenti in caso di mancata risposta parziale.
3. Si applicano metodi di imputazione statistica se la mancata risposta è superiore al 5 % per le variabili principali di cui all’allegato V per le quali le informazioni sono assenti, non valide o incoerenti.
4. La popolazione di riferimento per la ponderazione è la popolazione reale o stimata abitualmente dimorante in famiglie.
5. Fattori di ponderazione sono calcolati per tener conto della probabilità di selezione dell’unità, della mancata risposta e, se necessario, per adeguare il campione a dati esterni relativi alla distribuzione degli individui nella popolazione di riferimento.
6. L’adeguamento del campione ai dati esterni è effettuato per quanto riguarda la distribuzione delle persone nella popolazione di riferimento in base al sesso e alle fasce di età.
Storico versioni
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