Art. 7

Periodi e metodi di rilevazione dei dati

In vigore dal 17 nov 2023
Periodi e metodi di rilevazione dei dati 1.   La rilevazione dei dati avviene su un arco di tempo di almeno tre mesi, comprendente almeno un mese del periodo tra settembre e dicembre. 2.   Le risposte «proxy» sono consentite solo nei casi in cui il rispondente non può rispondere per uno dei motivi seguenti: a) soffre di compromissione delle facoltà cognitive di lunga durata; b) soffre di grave debilitazione di lunga durata; c) soffre di un deficit sensoriale di lunga durata che impedisce l’interazione tra l’intervistatore e l’intervistato; d) si trova in una struttura ospedaliera, sanitaria o di assistenza sociale per l’intero periodo della rilevazione sul campo. 3.   Per le variabili elencate nell’allegato IV, Eurostat utilizza solo le informazioni raccolte direttamente dal rispondente per il calcolo dei relativi indicatori. Gli Stati membri trasmettono a Eurostat solo le informazioni di questo tipo raccolte direttamente da un rispondente oppure le informazioni raccolte direttamente da un rispondente in combinazione con le informazioni raccolte indirettamente.
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