Art. 14

Determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri

In vigore dal 20 ott 2023
Determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri 1.   Lo scenario estremo regolamentare di shock futuri di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 è uno shock che comporta la perdita massima che può verificarsi a causa di una variazione del fattore di rischio non modellizzabile se tale perdita massima ha un valore finito. 2.   Se la perdita massima di cui al paragrafo 1 non ha un valore finito, gli enti determinano lo scenario estremo regolamentare di shock futuri procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per individuare la perdita risultante da una variazione del valore assunto dal fattore di rischio non modellizzabile che non sarà superata con un livello di certezza pari al 99,95 % su un orizzonte di 10 giorni lavorativi in un periodo futuro di stress finanziario equivalente al periodo di stress individuato per il fattore di rischio non modellizzabile. Nel fare ciò, gli enti tengono conto dell’asimmetria e della curtosi eccessiva che possono caratterizzare i rendimenti del fattore di rischio non modellizzabile in un periodo di stress finanziario e giustificano eventuali ipotesi distributive o statistiche utilizzate per individuare tale perdita; b) moltiplicano per la perdita ottenuta conformemente alla lettera a); dove: — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità del fattore di rischio non modellizzabile o dei fattori di rischio all’interno della categoria standardizzata non modellizzabile di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; c) identificano lo scenario estremo regolamentare di shock futuri come lo shock che comporta la perdita risultante dalle lettere a) e b). 3.   Quando gli enti calcolano una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, lo scenario estremo regolamentare di shock futuri di cui alla lettera b) del medesimo paragrafo è uno scenario che comporta la perdita massima che può verificarsi a causa di una variazione dei valori assunti da detti fattori di rischio non modellizzabili. 4.   In deroga al paragrafo 3, quando calcolano una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile di cui all’articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e la perdita massima di cui al paragrafo 3 del presente articolo non ha un valore finito, gli enti determinano lo scenario estremo regolamentare di shock futuri procedendo secondo le fasi seguenti nell’ordine riportato in appresso: a) applicano un approccio basato su esperti utilizzando le informazioni qualitative e quantitative disponibili per individuare la perdita risultante da una variazione dei valori assunti dai fattori di rischio non modellizzabili che non sarà superata con un livello di certezza pari al 99,95 % su un orizzonte di 10 giorni lavorativi in un periodo futuro di stress finanziario equivalente al periodo di stress per i fattori di rischio non modellizzabili. Nel fare ciò, gli enti tengono conto dell’asimmetria e della curtosi eccessiva che possono caratterizzare i rendimenti dei fattori di rischio non modellizzabili in un periodo di stress finanziario e giustificano eventuali ipotesi distributive o statistiche utilizzate per individuare tale perdita; b) moltiplicano per la perdita ottenuta conformemente alla lettera a); dove: — , e dove LH è l’orizzonte di liquidità dei fattori di rischio non modellizzabili di cui all’articolo 325 septquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013; c) identificano lo scenario estremo regolamentare di shock futuri come lo scenario che comporta la perdita risultante dalle lettere a) e b).
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Determinazione dello scenario estremo regolamentare di shock futuri (Art. 14 Regolamento (UE) 2024/397) — Testo vigente | Portale Normativo