Art. 12
Determinazione del periodo di stress
In vigore dal 20 ott 2023
Determinazione del periodo di stress
1. Gli enti determinano il periodo di stress per i fattori di rischio non modellizzabili in una categoria generale dei fattori di rischio individuando il periodo di osservazione di 12 mesi che massimizza il valore ottenuto secondo la formula seguente:
dove:
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i indica la categoria generale dei fattori di rischio;
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j è l’indice che individua i fattori di rischio non modellizzabili o le categorie standardizzate non modellizzabili per cui l’ente calcola la misura del rischio di scenario di stress e che appartengono alla categoria generale dei fattori di rischio i;
—
è la misura del rischio di scenario di stress riscalata per il fattore di rischio non modellizzabile o la categoria standardizzata non modellizzabile j, calcolata conformemente all’.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono determinare il periodo di stress per i fattori di rischio non modellizzabili in una categoria generale dei fattori di rischio individuando il periodo di osservazione di 12 mesi che massimizza la misura della perdita attesa parziale
di cui all’articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Quando applicano tale deroga, gli enti forniscono la prova che il periodo di stress individuato rappresenta un periodo di stress finanziario per i propri fattori di rischio non modellizzabili. Gli enti tengono conto del modo in cui il loro portafoglio è esposto ai fattori di rischio non modellizzabili nella categoria generale dei fattori di rischio.
3. Nel determinare il periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
4. Gli enti riesaminano il periodo di stress individuato con frequenza almeno trimestrale.
Storico versioni
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