Art. 70

Banche di dati dei verificatori accreditati

In vigore dal 20 ott 2023
Banche di dati dei verificatori accreditati 1.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce e gestisce una banca di dati di pubblico accesso che contenga le informazioni seguenti: a) il nome, il numero di accreditamento e l’indirizzo professionale di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento; b) le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento; c) informazioni su eventuali misure amministrative imposte al verificatore. 2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito modello standardizzato. 3.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche di dati nazionali, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, i verificatori, le società e le autorità di riferimento nei confronti di una società. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 può raggruppare tali banche di dati in un’unica banca di dati centralizzata.
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