Art. 69

Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore

In vigore dal 20 ott 2023
Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore Se il verificatore è stato accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’ sono forniti anche all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2917:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo