Art. 71

Notifica da parte dei verificatori

In vigore dal 20 ott 2023
Notifica da parte dei verificatori 1.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’, il verificatore notifica, entro il 15 novembre di ogni anno, le seguenti informazioni all’organismo nazionale di accreditamento che l’ha accreditato: a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare; b) l’indirizzo e i recapiti professionali delle società i cui piani di monitoraggio, relazioni sulle emissioni, relazioni parziali sulle emissioni o relazioni a livello di società sono oggetto di verifica; c) il nome dei membri della squadra di verifica. 2.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all’organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest’ultimo.
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