Art. 67

Informazioni trasmesse dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione

In vigore dal 20 ott 2023
Informazioni trasmesse dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione 1.   L’autorità di riferimento responsabile trasmette con cadenza annuale all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore che effettua la verifica per una società sotto la sua responsabilità quanto meno le informazioni seguenti: a) i risultati utili ottenuti dal controllo della relazione sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, delle relazioni a livello di società e delle relazioni di verifica, in particolare eventuali casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento; b) i risultati dell’ispezione della società qualora siano rilevanti per l’organismo nazionale di accreditamento ai fini dell’accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino casi di dati non conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento; c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell’, paragrafo 3; d) i reclami riguardanti il verificatore pervenuti all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. 2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione ha individuato casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo riguardante il verificatore, ai sensi dell’, sporto dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione. L’organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l’organismo nazionale di accreditamento informa l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte al verificatore.
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Informazioni trasmesse dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione (Art. 67 Regolamento (UE) 2023/2917) — Testo vigente | Portale Normativo