Art. 70 · Banche di dati dei verificatori accreditati

Art. 70

Banche di dati dei verificatori accreditati

In vigore dal 20 ott 2023
Banche di dati dei verificatori accreditati 1.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce e gestisce una banca di dati di pubblico accesso che contenga le informazioni seguenti: a) il nome, il numero di accreditamento e l’indirizzo professionale di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento; b) le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento; c) informazioni su eventuali misure amministrative imposte al verificatore. 2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito modello standardizzato. 3.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche di dati nazionali, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, i verificatori, le società e le autorità di riferimento nei confronti di una società. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 può raggruppare tali banche di dati in un’unica banca di dati centralizzata.
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