Art. 5

Manutenzione del repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Manutenzione del repertorio 1.   L’Agenzia mantiene il repertorio e ne assicura il corretto funzionamento in termini di tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità. 2.   L’Agenzia esegue sistematicamente il backup del repertorio e dei relativi dati.
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