Art. 5
Manutenzione del repertorio
In vigore dal 12 ott 2023
Manutenzione del repertorio
1. L’Agenzia mantiene il repertorio e ne assicura il corretto funzionamento in termini di tutela della vita privata, riservatezza, integrità e disponibilità.
2. L’Agenzia esegue sistematicamente il backup del repertorio e dei relativi dati.
Storico versioni
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