Art. 4

Gestione del repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Gestione del repertorio 1.   L’Agenzia è competente per la gestione operativa del repertorio e conserva le informazioni in modo sicuro nel repertorio stesso. 2.   Gli utenti autorizzati effettuano la trasmissione di informazioni al repertorio e lo scambio di informazioni tramite il repertorio utilizzando le interfacce e garantiscono una connessione online sicura tra il proprio sistema (o i propri sistemi) e il repertorio. 3.   Prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla gestione operativa del repertorio o di renderlo disponibile al pubblico, l’Agenzia consulta la Commissione e le autorità nazionali competenti. 4.   Il personale autorizzato degli esaminatori aeromedici nazionali e dei centri aeromedici nazionali trasmette e scambia le informazioni contenute nel repertorio tramite le proprie autorità nazionali competenti in conformità dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
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