Art. 10

Accesso al repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Accesso al repertorio 1.   Gli utenti autorizzati provvedono affinché soltanto il personale autorizzato abbia accesso al repertorio. 2.   Gli utenti autorizzati provvedono affinché il proprio personale ottenga l’accesso alle informazioni sulla base delle marcature relative alla tutela della vita privata e alla riservatezza proprie della categoria dell’elemento di informazione conformemente all’. 3.   Gli utenti autorizzati predispongono e mantengono: a) un elenco dei membri del personale autorizzato; b) procedure relative all’accesso al repertorio; tali procedure sono conformi agli obblighi giuridici applicabili all’accesso alle informazioni e al relativo trattamento stabiliti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale. Esse documentano i termini e le condizioni di accesso al repertorio da parte del personale autorizzato. 4.   Gli esaminatori aeromedici e i centri aeromedici nazionali provvedono affinché soltanto il personale autorizzato dalle rispettive autorità nazionali competenti abbia accesso al repertorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:2117:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo