Art. 11

Gestione della security del repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Gestione della security del repertorio 1.   L’Agenzia protegge l’infrastruttura del repertorio e le informazioni in esso contenute ed elabora: a) un piano di gestione della security; b) un piano di continuità operativa; c) un piano di ripristino in caso di disastro. 2.   L’Agenzia, in particolare mediante adeguate tecniche di cifratura, impedisce il trattamento non autorizzato delle informazioni e qualsiasi lettura, copia, modifica, rimozione o cancellazione non autorizzate delle informazioni contenute nel repertorio o delle informazioni di cui è in corso la diffusione al repertorio o a partire dal repertorio oppure la trasmissione. 3.   L’Agenzia garantisce che le persone autorizzate ad accedere al repertorio abbiano accesso solo alle informazioni previste dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato. 4.   Gli utenti autorizzati gestiscono la security delle proprie informazioni prima e durante la trasmissione al repertorio e proteggono la propria infrastruttura assicurando: a) la creazione di interfacce tra i propri sistemi e il repertorio; b) la gestione e la manutenzione delle interfacce; c) che il personale autorizzato riceva un’adeguata formazione in materia di security delle informazioni, legislazione pertinente in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali prima di essere autorizzato a trattare le informazioni conservate nel repertorio. 5.   Gli utenti autorizzati cooperano per assicurare la gestione della security del repertorio.
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