Art. 7

Classificazione delle informazioni

In vigore dal 12 ott 2023
Classificazione delle informazioni 1.   L’Agenzia, in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti, classifica le categorie degli elementi di informazione in base alle marcature seguenti: a) tutela della vita privata: dati non personali, dati personali non sensibili o sensibili; b) riservatezza: nessun impatto, limitato, rilevante, catastrofico; c) integrità: nessun impatto, limitato, rilevante, catastrofico; d) disponibilità: nessun impatto, limitato, rilevante, catastrofico. 2.   Le definizioni dettagliate delle marcature di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato II. 3.   Ogniqualvolta lo ritenga necessario l’Agenzia, in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti, riesamina la classificazione delle informazioni per garantirne la continua adeguatezza in funzione delle variazioni nell’uso delle informazioni stesse.
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