Art. 3
Istituzione del repertorio
In vigore dal 12 ott 2023
Istituzione del repertorio
1. Il repertorio è composto dalle interfacce di conservazione, di scambio e di accesso da parte degli utenti.
2. L’interfaccia di conservazione di cui al paragrafo 1 è costituita da:
a)
una banca dati centrale contenente le informazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, comprendenti sia informazioni esistenti sia nuove informazioni; e da
b)
una cronologia delle modifiche apportate alle informazioni e lo stato attuale/archiviato di queste ultime.
3. L’interfaccia di scambio di cui al paragrafo 1 è costituita da:
a)
un’infrastruttura di comunicazione che fornisca interfacce per programmi applicativi (API) sicure per l’emissione, la modifica, la consultazione/lettura e l’archiviazione delle informazioni tra i sistemi degli utenti autorizzati e il repertorio; nonché da
b)
norme di verifica della qualità delle informazioni che garantiscano la coerenza, l’integrità e l’accuratezza delle informazioni conservate.
4. L’interfaccia di accesso da parte degli utenti, di cui al paragrafo 1, consente l’accesso online e sicuro alle informazioni conservate finalizzato alla consultazione e alla lettura delle stesse. L’interfaccia di accesso da parte degli utenti è a disposizione del solo personale autorizzato.
5. L’Agenzia elabora la documentazione necessaria a sostenere l’integrazione degli utenti autorizzati con il repertorio. Tale documentazione comprende:
a)
standard API e meccanismi di scambio;
b)
informazioni sulla configurazione della security, della rete e delle applicazioni, necessarie per la comunicazione con il repertorio;
c)
norme che precisano la struttura e il contenuto validi delle informazioni scambiate con il repertorio.
6. L’Agenzia fornisce anche un ambiente di prova in cui gli utenti autorizzati possono testare la funzionalità e le prestazioni dell’interfaccia di scambio tra i propri sistemi e il repertorio.
Storico versioni
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