Art. 3 · Istituzione del repertorio

Art. 3

Istituzione del repertorio

In vigore dal 12 ott 2023
Istituzione del repertorio 1.   Il repertorio è composto dalle interfacce di conservazione, di scambio e di accesso da parte degli utenti. 2.   L’interfaccia di conservazione di cui al paragrafo 1 è costituita da: a) una banca dati centrale contenente le informazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, comprendenti sia informazioni esistenti sia nuove informazioni; e da b) una cronologia delle modifiche apportate alle informazioni e lo stato attuale/archiviato di queste ultime. 3.   L’interfaccia di scambio di cui al paragrafo 1 è costituita da: a) un’infrastruttura di comunicazione che fornisca interfacce per programmi applicativi (API) sicure per l’emissione, la modifica, la consultazione/lettura e l’archiviazione delle informazioni tra i sistemi degli utenti autorizzati e il repertorio; nonché da b) norme di verifica della qualità delle informazioni che garantiscano la coerenza, l’integrità e l’accuratezza delle informazioni conservate. 4.   L’interfaccia di accesso da parte degli utenti, di cui al paragrafo 1, consente l’accesso online e sicuro alle informazioni conservate finalizzato alla consultazione e alla lettura delle stesse. L’interfaccia di accesso da parte degli utenti è a disposizione del solo personale autorizzato. 5.   L’Agenzia elabora la documentazione necessaria a sostenere l’integrazione degli utenti autorizzati con il repertorio. Tale documentazione comprende: a) standard API e meccanismi di scambio; b) informazioni sulla configurazione della security, della rete e delle applicazioni, necessarie per la comunicazione con il repertorio; c) norme che precisano la struttura e il contenuto validi delle informazioni scambiate con il repertorio. 6.   L’Agenzia fornisce anche un ambiente di prova in cui gli utenti autorizzati possono testare la funzionalità e le prestazioni dell’interfaccia di scambio tra i propri sistemi e il repertorio.
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