Art. 14

Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari del trattamento dei dati

In vigore dal 12 ott 2023
Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari del trattamento dei dati 1.   L’Agenzia ha le responsabilità seguenti: a) provvedere all’istituzione, al funzionamento e alla gestione del repertorio; b) provvedere alla gestione continua del repertorio, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso così come la security e la riservatezza dei dati personali trattati nel repertorio, conformemente agli ; c) comunicare eventuali violazioni dei dati personali avvenute all’interno del repertorio agli utenti autorizzati, al Garante europeo della protezione dei dati e, se necessario, agli interessati in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725; d) definire e predisporre i mezzi tecnici per consentire agli interessati di esercitare i loro diritti in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Le autorità nazionali competenti e la Commissione hanno le responsabilità seguenti: a) effettuare il trattamento dei dati personali nel repertorio conformemente alle interfacce di archiviazione, di scambio e di accesso da parte degli utenti di cui all’ e ai requisiti di security di cui all’, paragrafo 4; b) garantire la security di qualsiasi trattamento di dati personali al di fuori del repertorio quando tali dati sono trattati ai fini del trattamento tramite il repertorio o in relazione a detto trattamento; c) designare e comunicare all’Agenzia il personale autorizzato cui è consentito l’accesso al repertorio a norma dell’; d) fungere da punto di contatto per gli interessati che rientrano sotto la loro responsabilità di unici titolari del trattamento, anche nel momento in cui tali interessati esercitano i propri diritti, utilizzando ove necessario i mezzi tecnici forniti dall’Agenzia conformemente al punto 1, lettera d), oppure mediante i canali di comunicazione di cui al punto 3; e) notificare all’Agenzia qualsiasi inconveniente relativo alla security, comprese le violazioni dei dati personali che possano compromettere la security, la riservatezza, la disponibilità o l’integrità dei dati personali trasmessi e/o conservati nel repertorio; f) notificare qualsiasi violazione dei dati relativa ai dati personali trattati nel repertorio alle rispettive autorità di controllo competenti e, ove previsto, agli interessati, conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 e all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. 3.   Ciascun contitolare del trattamento designa: a) un punto di contatto dotato di una casella di posta elettronica funzionale per le comunicazioni reciproche; b) un punto di contatto per assistere gli interessati nell’esercizio dei loro diritti conformemente alla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati. 4.   Qualora un contitolare del trattamento riceva una richiesta da un interessato che non rientra sotto la sua responsabilità, inoltra prontamente la richiesta al contitolare del trattamento competente. Se richiesto, i contitolari del trattamento si forniscono assistenza reciproca nella gestione delle richieste degli interessati e si rispondono reciprocamente senza indebito ritardo e al più tardi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di assistenza. 5.   Se un titolare del trattamento, per rispettare gli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1725, necessita di ottenere informazioni da un altro titolare del trattamento, invia una richiesta specifica alla casella di posta elettronica funzionale di cui al punto 3, lettera a). Quest’ultimo titolare del trattamento si adopera al meglio per fornire tali informazioni
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