Art. 21

Utilizzo di modelli automatizzati

In vigore dal 29 set 2023
Utilizzo di modelli automatizzati 1.   Qualora si utilizzino modelli automatizzati per valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti e per approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che: a) i ruoli e le funzioni in questione abbiano una buona comprensione della metodologia di tali modelli, dei loro dati di base e delle loro ipotesi e limitazioni; b) l’organo di gestione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione agevolata dalla tecnologia applicata ai prodotti finanziari; c) i modelli automatizzati siano adatti allo scopo e il loro utilizzo sia proporzionato all’entità e alla complessità dell’attività del titolare di progetto, del progetto di crowdfunding e dell’importo del prestito. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure e stabiliscono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo di tali modelli automatizzati. 3.   Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 2: a) garantiscono la qualità dei dati utilizzati come dati di base per i modelli automatizzati; b) assicurano che la qualità dei risultati dei modelli automatizzati sia valutata regolarmente; c) stabiliscono i criteri per decidere quando è possibile ignorare i risultati di tali modelli automatizzati. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di un’adeguata documentazione riguardante la metodologia, i dati di base e i criteri che i modelli automatizzati utilizzano per valutare il rischio di credito, monitorare il rischio di credito e approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori.
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