Art. 20

Approvazione dei progetti di crowdfunding

In vigore dal 29 set 2023
Approvazione dei progetti di crowdfunding 1.   Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono processi chiari e ben documentati per l’approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori. 2.   I processi stabiliti a norma del paragrafo 1 definiscono le responsabilità del ruolo e delle funzioni pertinenti in seno alla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i membri del personale che possono approvare i progetti da proporre agli investitori siano adeguatamente formati e possiedano le competenze e l’esperienza adatte in relazione ai poteri specifici loro delegati.
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