Art. 20
Approvazione dei progetti di crowdfunding
In vigore dal 29 set 2023
Approvazione dei progetti di crowdfunding
1. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono processi chiari e ben documentati per l’approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori.
2. I processi stabiliti a norma del paragrafo 1 definiscono le responsabilità del ruolo e delle funzioni pertinenti in seno alla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i membri del personale che possono approvare i progetti da proporre agli investitori siano adeguatamente formati e possiedano le competenze e l’esperienza adatte in relazione ai poteri specifici loro delegati.
Storico versioni
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