Art. 20 · Approvazione dei progetti di crowdfunding

Art. 20

Approvazione dei progetti di crowdfunding

In vigore dal 29 set 2023
Approvazione dei progetti di crowdfunding 1.   Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono processi chiari e ben documentati per l’approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori. 2.   I processi stabiliti a norma del paragrafo 1 definiscono le responsabilità del ruolo e delle funzioni pertinenti in seno alla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding. 3.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i membri del personale che possono approvare i progetti da proporre agli investitori siano adeguatamente formati e possiedano le competenze e l’esperienza adatte in relazione ai poteri specifici loro delegati.
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