Art. 19
Categorie di rischio
In vigore dal 29 set 2023
Categorie di rischio
1. I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che l’assegnazione dei prestiti alle categorie di rischio conformemente all’, paragrafo 1, lettera b), rifletta:
a)
i livelli di rischio dei rispettivi progetti di crowdfunding determinati dai risultati dei modelli interni di attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia conformemente al capo I;
b)
fattori specifici connessi al prestito, tra cui, ma non solo, il tasso di interesse, la scadenza del prestito e la frequenza delle rate.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che:
a)
il sistema di gestione dei rischi preveda procedure adeguate per riesaminare l’assegnazione dei prestiti alle categorie e ridestinarli a una nuova categoria di rischio ad ogni variazione del punteggio di affidabilità creditizia o di altri fattori connessi al prestito;
b)
ciascuna categoria di rischio sia associata a una probabilità di inadempimento.
Storico versioni
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