Art. 17
Istituzione di un sistema di gestione dei rischi
In vigore dal 29 set 2023
Istituzione di un sistema di gestione dei rischi
1. Il sistema di gestione dei rischi di cui all’, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 è:
a)
integrato nella struttura organizzativa e decisionale globale del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
proporzionato alla complessità del modello operativo di business del fornitore di servizi di crowdfunding.
2. Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding specificano i ruoli o le funzioni responsabili della valutazione del rischio di credito e dei compiti di monitoraggio, il processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori e la valutazione dei prestiti.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono quadri di comunicazione trasparente. Tali quadri di comunicazione fanno sì che l’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding e i ruoli e le funzioni ricevano informazioni adeguate onde misurare, valutare e monitorare il rischio di credito. Il quadro di comunicazione è sufficientemente dettagliato e documentato.
4. L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative concernenti il sistema di gestione dei rischi, comprese l’istituzione, il mantenimento e la pubblicazione delle rispettive politiche e procedure.
Storico versioni
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