Art. 16

Politiche per la comunicazione di informazioni ai clienti

In vigore dal 29 set 2023
Politiche per la comunicazione di informazioni ai clienti 1.   Le politiche per la comunicazione delle informazioni ai clienti di cui all’ del regolamento (UE) 2020/1503 fanno sì che tutte le informazioni ai clienti siano formulate per essere di facile lettura ed espresse in modo da facilitarne la comprensione, in particolare da parte dei potenziali investitori non sofisticati. 2.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che le politiche atte a fornire informazioni sufficienti ai clienti contengano tutti gli elementi seguenti: a) la frequenza di aggiornamento delle informazioni fornite ai clienti; b) i ruoli o le funzioni responsabili della preparazione delle informazioni per i clienti; c) il trattamento delle informazioni che possono incidere sulla determinazione del prezzo di un prestito (informazioni sensibili in materia di prezzo); d) il processo di convalida delle informazioni per i clienti. 3.   L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding approva le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative alla comunicazione delle informazioni ai clienti e tali politiche sono redatte per iscritto, regolarmente aggiornate e ben documentate.
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